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giovedì, 28 Marzo 2024

Vittorie a tavolino per Valdalpone Roncà e Montecchio S. Pietro. Sconfitta e penalizzazione di un punto per Arcugnano e Grisignano

La società Valdalpone Roncà ha proposto reclamo avverso la gara del 13 marzo 2022 contro la società Arcugnano, partita non disputata perché i giocatori della reclamata, in numero di otto, risultavano contagiati dal Covid-19. Il Valdalpone Roncà ha chiesto che la partita le sia assegnata col punteggio di 0 a 3. Va preliminarmente rilevato che il reclamo, ritualmente proposto sotto il profilo formale, sostanzialmente deve ritenersi inammissibile perché non diretto a censurare un provvedimento del G.S. sull’esito della gara. Tuttavia l’Ufficio non é esonerato dal prendere in considerazione le ragioni della mancata disputa, per valutare, sotto il profilo formale, se la società Arcugnano ha rispettato le prescrizioni indicate dal regolamento Covid per poter ottenere il rinvio. In particolare l’accento va posto sull’onere incombente alle società d’inviare, in via cautelare, al C.R. Veneto l’elenco del gruppo squadra, così da consentire che, in ipotesi di contagio, vittime ne fossero proprio gli atleti alla competizione destinati. Onere non adempiuto dalla società Arcugnano, che ha trasmesso il documento soltanto due giorni dopo (15.3.2022) quello fissato per la gara (13.3.2022). Il Giudice Sportivo delibera di:
– dichiarare inammissibile il reclamo proposto da ValdalponeRoncà;
– sanzionare la società Arcugnano con la perdita della gara per 0 a 3, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 50,00;
-sanzionare il dirigente accompagnatore Sandini Carlo con l’inibizione a tutto il 4 aprile 2022.

Stesso discorso vale per la gara del 20 marzo 2022, Montecchio S. Pietro – Polisportiva Grisignano. La società Polisportiva Grisignano ha comunicato al C.R. Veneto l’impossibilità di prendere parte alla competizione per indisponibilità di tredici giocatori del gruppo squadra, alcuni per positività al Covid, altri per squalifica, altri per infortuni. Il C.R.V., per non gravare le società delle spese relative alla disputa, ha comunicato a entrambe le società che la competizione non si sarebbe tenuta, salvo successiva valutazione da parte del G.S. della sussistenza di cause di forza maggiore o caso fortuito. Premesso che l’indisponibilità di giocatori del gruppo squadra, in numero insufficiente per la disputa della gara, può costituire ragione legittima d’impedimento non solo a causa dell’infezione ma di ogni altra circostanza, rigorosamente documentata con certificazione medica (infortuni), comunicati Ufficiali (squalifiche), impossibilità d’impiego di altri atleti tesserati, la documentazione allegata appare del tutto insufficiente allo scopo. Il Giudice Sportivo delibera quindi di applicare alla società Polisportiva Grisignano le sanzioni della perdita della gara col punteggio Montecchio S. Pietro – Polisportiva Grisignano 3 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di euro 50,00.

La redazione di www.pianeta-calcio.it

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