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giovedì, 25 Aprile 2024

Per Team S.Lucia Golosine, Olimpica Dossobuono e Zai Golosine arriva la sconfitta a tavolino

Polemiche sul punto di penalizzazione

La società Isola Rizza Roverchiara aveva fatto reclamo avverso la regolarità della gara del 18 settembre, valida per la 1^ giornata del campionato di Promozione, contro la società Team S.Lucia Golosine, lamentando l’irregolare posizione del giocatore classe Francesco Ambrosio, che non avrebbe scontato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo il 18 maggio 2022. Sostiene l’assunto con adeguati mezzi di prova. Il Team S.Lucia Golosine eccepisce che il giocatore, compreso nella rosa Juniores Elite, non sarebbe stato convocato nella gara, disputata il 17 settembre contro la società Sovizzo, scontando così la squalifica. Tuttavia non offre la prova, di cui era onerata, dell’appartenenza alla rosa Juniores né del non impiego nella gara del 17 settembre, per cui le allegazioni non possono trovare ingresso. Il Giudice Sportivo delibera quindi di non omologare il risultato conseguito sul campo Team S.Lucia Golosine-Isola Rizza Roverchiara 1 a 1 e sanziona la società Team S.Lucia Golosine con la perdita della gara col punteggio Team S.Lucia Golosine-Isola Rizza Roverchiara 0 a 3 e la penalizzazione di un punto in classifica. Stessa sorte era capitata la settimana scorsa alla Belfiorese.

Anche la società Scaligera ha proposto regolare reclamo avverso la regolarità della gara del 18 settembre, valida per la 1^ giornata del campionato di Prima categoria (girone B), contro la società Olimpica Dossobuono del presidente Lucio Feder per l’irregolare posizione del giocatore Gabriele Scrinzi, che non avrebbe scontato le squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo il 1 giugno 2022. Non deposita col ricorso adeguati mezzi istruttori. La reclamata ha presentato controdeduzioni, ammettendo il fatto ma sostenendo che la squalifica sarebbe stata scontata non presentandosi alla competizione del 17 settembre 2022, cui ha fatto seguito, in data 19 settembre 2022 la comunicazione del ritiro dal campionato. Il Giudice Sportivo osserva che la reclamata non ha integrato, dal punto di vista probatorio, il reclamo. Tuttavia non é possibile ignorare che la reclamata, partecipando al giudizio e ammettendo il fatto, ha colmato le lacune, di tal che l’assunto della reclamante deve ritenersi provato. Neppure é possibile attribuire alla mancata presentazione alla competizione del 17 settembre 2002, come pretenderebbe l’Olimpica Dossobuono, efficacia ai fini dell’esecuzione della sanzione, che può, in forza del principio di effettività, soltanto quando la competizione possa considerarsi effettivamente svolta. E’ censurabile che la reclamata utilizzi detto espediente, considerato che, con la comunicazione del 19 settembre 2022, con la quale annunciava il ritiro dal campionato, si scusava del ritardo.

Il ritiro, per altro, comporta la neutralizzazione di tutte le competizioni svoltesi, da considerarsi tamquam non essent, e da svolgersi. Le contro osservazioni proposte, quindi, assumono i toni dell’abuso del processo, che si ritiene di non sanzionare espressamente sol perché hanno sanato il difetto istruttorio della reclamante. Il Giudice Sportivo delibera di accogliere il reclamo e per l’effetto delibera di non omologare il risultato conseguito sul campo, Olimpica Dossobuono-Scaligera 4 a 1 e di sanzionare la società Olimpica Dossobuono con la perdita della gara con il punteggio Olimpica Dossobuono-Scaligera 0 a 3. Inoltre, oltre all’ammenda di euro 60, è stato sanzionato il dirigente accompagnatore Piergiorgio Ferrari con l’inibizione a tutto il 10 ottobre 2022 e il il giocatore Gabriele Scrinzi con una giornata di squalifica da aggiungersi a quelle già comminate.

Un caso simile anche in Terza categoria, dove la Società U.S. Corbiolo ha fatto reclamo verso la Società ASD Zai Golosine 2016 lamentando la posizione irregolare di due giocatori dei rionali. Il Giudice Sportivo, rilevato che i giocatori Mendozza Federico e Montresor Manuel della Società ASD Zai Golosine 2016 risultavano effettivamente squalificati e conseguentemente non potevano partecipare alla gara in oggetto, ha così deliberato di non omologare il risultato ottenuto sul campo, Zai Golosine 2016-Corbiolo 2 a 1, infliggendo la sconfitta a tavolino alla Società ASD Zai Golosine 2016 con il risultato di 0 a 3. Viene inoltre inflitta un’ammenda di euro 55 alla Società ASD Zai Golosine 2016, la squalifica al dirigente accompagnatore Andrea Castioni fino al 12 ottobre 2022 e un ulteriore squalifica di una giornata ciascuno ai tesserati della Società ASD Zai Golosine 2016 Federico Mendozza e Manuel Montresor.

Il Team S.Lucia Golosine e la Belfiorese hanno fatto già ricorso per il punto di penalizzazione ricevuto (dopo aver perso anche la gara a tavolino), in quanto non dovrebbe essere corretto. Il regolamento dice che questa ulteriore penalità deve essere inflitta solo in caso di recidività durante la stagione. Cosa giustamente non adottata contro l’Olimpica Dossobuono e il Zai Golosine 2016 che non sono state penalizzate di un punto.

La redazione di www.pianeta-calcio.it

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